I principi della rintracciabilità e della tracciabilità degli alimenti rispondono allo scopo di tutelare il consumatore tramite un sistema in grado di garantire, ove necessario, ritiri immediati dei prodotti non sicuri risalendo nel minor tempo possibile alla causa del pericolo per la salute.
La rilevanza dei temi trattati è più che evidente. Oltre ad essere uno dei principi fondamentali del diritto agroalimentare, infatti, la tracciabilità del prodotto alimentare è al centro anche delle esigenze dei consumatori. Basti pensare, sul punto, alle continue e reiterate richieste relative alla definizione più chiara dell’origine del prodotto. E’ chiaro che, come vedremo, la rintracciabilità e la tracciabilità del prodotto oggi non concorrono particolarmente alla fornitura di informazioni al consumatore in quanto operano con maggiore incisività sui controlli. Nonostante ciò, però, l’utilizzo della tecnologia blockchain ben potrebbe rispondere ad entrambe le esigenze menzionate. Sulla blockchain troverai podcast e video alla fine di questo post.
Andiamo, però, per gradi partendo dalle definizioni.
Rintracciabilità: il Regolamento 178/2002
La definizione di rintracciabilità è fornita dall’articolo 3 n. 15) del Regolamento 178/2002:
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
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Dalla definizione fornita, dunque, emerge con tutta evidenza un elemento cardine: il principio in parola pone alle sue basi la storia del prodotto. L’operatore del settore alimentare, infatti, è tenuto a individuare e fornire precise informazioni, ad esempio, circa l’operatore che ha fornito l’alimento, la materia prima o la sostanza utilizzata. Peraltro, il medesimo processo deve essere svolto non solo nel caso dei prodotti in entrata, ma anche per i prodotti in uscita, delineando, così, la storia completa del prodotto poi commercializzato.
Rintracciabilità e tracciabilità

Si noti che il Regolamento menzionato parla di rintracciabilità mentre il concetto di tracciabilità viene introdotto con il successivo Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE.
La questione merita, allora, un approfondimento: infatti, con il termine rintracciabilità si indica quel processo volto e ripercorrere la catena di produzione di un prodotto, dall’alimento finito sino alla materia prima al fine di ricercare un preciso evento o un’azione.
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Per tracciabilità, invece, si intende quella serie di azioni volte a tenere traccia di tutti gli elementi che intervengono lungo la filiera e che creano, modificano o trasformano un prodotto.
Le differenze tra tracciabilità e rintracciabilità
Si tratta, come evidente, di due azioni distinte, volte, da un lato, a tenere traccia di tutti i passaggi che portano alla commercializzazione di un prodotto e, dall’altro, a poter risalire lungo l’intera filiera.
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I due processi, allora, nel realizzare un processo che, tramite comunicazione e archiviazione di dati, consente la loro consultazione, non fanno che riportare la storia del prodotto con riferimento ai materiali e agli operatori che concorrono alla sua formazione, commercializzazione e fornitura.
La blockchain: tra esigenze di controllo e risposta ai consumatori
Vale la pena affrontare, proprio con riferimento alla rintracciabilità, la questione relativa alle possibili applicazioni della tecnologia blockchain al settore food.
La tecnologia in oggetto, nata nel mondo delle criptomonete, viene utilizzata per archiviare e condividere informazioni. Le criptomonete agiscono in assenza di banche centrali e, per questo, necessitano di una rete decentralizzata in grado di gestire i flussi di dati. Questi consentono la registrazione di tutte le transazioni e, conseguentemente, la possibile consultazione delle stesse da parte di tutti gli utenti.
Si tratta di un tema a cui tengo moltissimo perché credo fortemente in questa evoluzione del settore agroalimentare. Ne abbiamo parlato più volte con la Scuola di Alta Formazione Agroalimentare e una volta con ELSA Bari e con FoodHub. Peraltro i ragazzi di ELSA hanno creato un podcast con il mio intervento. Lo trovate qui al minuto 60 circa. Puoi, invece, leggere il post per foodhub qui.
L’applicabilità per la rintraccibilità
Di recente è stata più volte paventata e, in alcuni casi, testata l’applicabilità di tale tecnologia al settore alimentare proprio nel settore della rintracciabilità. Il passaggio di materie prime, ingredienti, lavorati e semilavorati di cui si è appena parlato, infatti, avviene tra diverse aziende che, in caso di necessità devono essere, appunto, rintracciate. Oggi tale procedimento avviene tramite un’opera a ritroso di azienda in azienda. Si procede, infatti dal momento dell’acquisto o della somministrazione al consumatore per arrivare fino all’azienda produttrice della materia prima. Un processo lungo e dispendioso che mette in serio pericolo l’effettiva efficacia dei sistemi di controllo e di allarme nel caso di rischio per la salute. Per converso, la blockchain, tramite un sistema di archiviazione e comunicazione decentralizzato, sarebbe in grado di riportare, in ogni momento, tutte le informazioni necessarie sull’alimento analizzato.
Dal punto di vista pratico, dunque, la tecnologia potrebbe prevenire le frodi fornendo in tempi brevissimi tutte le informazioni relative alla rintracciabilità del prodotto alimentare. Contemporaneamente la stessa può garantire la pressoché totale inviolabilità grazie proprio alla decentralizzazione del processo di archiviazione. La catena Walmart ha condotto due test provando l’efficacia del sistema con e senza la blockchain. Senza la tecnologia sono stati necessari sei giorni per risalire al produttore di un determinato ingrediente ritenuto pericoloso per la salute umana. Con la blockchain appena due secondi.
Ho trattato questo tema anche in un’intervista per gli amici di e-makers. Ecco il video:
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