Entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 il decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 196. Questo l’atto che recepisce la direttiva 2019/904 del 5 giugno 2019 “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.
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Obiettivo centrale della direttiva è promuovere approcci circolari per ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Si vuole trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione nell’ambiente, in particolare in quello marino.
Ciò in ossequio a quanto affermato dalla Commissione Europea nella comunicazione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare».
Gli obblighi in capo agli stati membri per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
La direttiva prescrive agli Stati Membri di incoraggiare l’impiego di prodotti adatti a un uso multiplo.
Per prodotti di plastica monouso per cui non sono immediatamente disponibili alternative adeguate, si rende necessario introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore.
Ciò al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, in linea con il principio «chi inquina paga».
Per prodotti di plastica monouso facilmente sostituibili con soluzioni alternative adeguate ed economicamente accessibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l’immissione sul mercato.
Gli Stati sarebbero inoltre tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a fornire agli utenti informazioni circa la disponibilità di alternative riutilizzabili e sistemi di riutilizzo, nonché sulle migliori modalità di gestione dei rifiuti.
Le disposizioni del decreto legislativo 196/2021 di recepimento della direttiva sup
Il decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile ed agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
L’art. 3 comma 1 lett. b) definisce “prodotto di plastica monouso” un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Si prevede un’eccezione però relativamente a prodotti realizzati in polimeri naturali non modificati chimicamente.
Il decreto è integrato da un allegato contenente l’elenco dei prodotti in plastica monouso.
Con riferimento ai prodotti di cui alla “Parte A” di tale allegato, si prevede una riduzione quantificabile del consumo entro il 2026, rispetto al 2022. A tal fine il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le Province autonome stipulano accordi e contratti di programma con Enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria.
Per quanto attiene invece ai prodotti di cui alla “Parte B” dell’allegato, ne è vietata l’immissione sul mercato, unitamente ai prodotti in plastica oxo – degradabile. La messa a disposizione sul mercato è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo.
Sono esclusi dal divieto prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma Uni En 13432 o Uni En 14995. La condizione è che le percentuali di materia prima rinnovabile siano uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, al 60% e che si ricada in uno dei casi di cui all’art. 5 comma 3.
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Inoltre, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa Uni En 13432:2002, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 20% delle spese sostenute fino all’importo massimo annuale di euro 10.000.
I requisiti dei prodotti
Quanto ai requisiti dei prodotti, quelli elencati nella parte C, i cui tappi e coperchi sono di plastica, possono essere immessi sul mercato, a decorrere dal 3 luglio 2024, solo se questi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Mentre le bottiglie (parte F) in Pet, devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata dal 2025, il 30% dal 2030.
I prodotti elencati nella parte D e immessi sul mercato devono recare sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi e indelebili. Questa informa i consumatori su appropriate modalità di gestione del rifiuto, presenza di plastica e incidenza della dispersione o dello smaltimento improprio sull’ambiente.
L’art. 8 disciplina la responsabilità estesa del produttore, stabilendo che, entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’Allegato, sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ovvero da istituirsi, secondo le previsioni del Codice dell’ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
I sistemi di responsabilità estesa del produttore garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77%, entro il 2029, pari al 90%, in peso, di tali prodotti immessi sul mercato nell’anno di riferimento.
Infine, la parte G elenca i prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione. Il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica. Si prevede la comunicazione ai consumatori delle informazioni sui suddetti prodotti e sugli attrezzi da pesca in merito alla disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti, all’incidenza sull’ambiente della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti, all’impatto ambientale delle cattive prassi, alle modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati En 13432 con i rifiuti organici.
Specifiche sanzioni sono previste in caso di immissione sul mercato o messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
Articolo in collaborazione con l’Avv. Valeria Paladino