I prodotti senza glutine rappresentano un vero e proprio ibrido. Il “claim” ad essi collegato (cioè lo “slogan” “senza glutine” o “gluten free”), infatti, da un lato rappresenta un veicolo pubblicitario e, dall’altro, è particolarmente rilevante anche per coloro che soffrono di determinate patologie come celiachia e intolleranza al glutine.
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Cos’è il glutine?
Per “glutine” deve intendersi quella frazione proteica presente nel frumento, nella segale, nell’orzo, nell’avena e nelle loro varietà incrociate e derivati che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di socio 0,5M a cui alcune persone sono intolleranti.

E’ obbligatorio indicarlo in etichetta?
L’indicazione della presenza di glutine è obbligatoria mentre meramente facoltativa rimane la possibilità di evidenziare in etichetta l’assenza di glutine. In tal caso, però:
- è possibile riportare in etichetta il claim “senza glutine” solo se il contenuto di esso non è superiore a 20mg/kg;
- è possibile scrivere “con contenuto di glutine molto basso” nel solo caso in cui il contenuto non sia superiore a 100 mg/kg;
- nel caso specifrico di alimenti contenenti avena presentati con i claim “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”, è obbligatorio che si tratti di avena specialmente prodotta, preparata o lavorata in modo da evitare contaminazioni di frumento, segale, orzo o loro varietà incrociate e, in ogni caso, il contenuto di glutine non dovrà essere superiore a 20 mg/kg.
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Prodotti senza glutine: quali altri claims sono utilizzabili?
E’ possibile riportare in etichetta anche le diciture “specificamente formulato per celiaci” o “per persone intolleranti al glutine” ma nel solo caso in cui l’alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.
In ogni caso, però, tali claims non potranno essere presenti negli alimenti per lattanti e in quelli per il proseguimento.
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