diritto alimentare, import-export, norme europee

Il principio di mutuo riconoscimento

Il principio di mutuo riconoscimento è stato introdotto all’interno dell’ordinamento europeo dalla sentenza Cassis de Dijon. In base a tale principio ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev’essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro stato membro se conforme alla normativa del paese d’esportazione.

Diritto Agroalimentare Daily News: il podcast con tutte le notizie dal settore agroalimentare.
Ogni giorno in pochi minuti.

Il problema del rapporto tra principio di mutuo riconoscimento e norme tecniche

Il problema legato alla definizione appena fornita del principio di mutuo riconoscimento è legato alle c.d. “norme tecniche”. Queste, infatti, concernenti aspetti peculiari della produzione e commercializzazione come composizione, denominazione e qualità, se imposte da ogni Stato membro ben potrebbero porre un serio limite alla libertà di circolazione delle merci. Dunque, per questo motivo, la Commissione già nel 1989 evidenziava che le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non in due casi.

1) Quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e 

2) quando perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale.

La libera circolazione delle merci nel principio di mutuo riconoscimento

L’obiettivo statuito con il riconoscimento del principio di mutuo riconoscimento dev’essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità. Da quanto detto deriva, quindi, che un imprenditore che intenda commercializzare i propri prodotti alimentari all’interno del territorio europeo ha libertà di farlo  in due casi. In primo luogo quando questi segua tutte le disposizioni dettate in materia di produzione e commercializzazione. In secondo luogo nel caso in cui lo Stato membro in cui intende commercializzarle non preveda norme tecniche contrarie necessarie a soddisfare esigenze imperative e interessi generali.

L’applicazione del principio di mutuo riconoscimento

Il principio di mutuo riconoscimento, oggi riportato all’art. 114 del TFUE, trova applicazione in svariati casi. Eccone alcuni.

1) il caso dei prodotti da forno, regolato dal d.P.R. 23 giugno 1993 n. 283, il quale, all’art. 4 comma 1, specifica che:


“I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento”.

2) il caso inserente alla commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari di cui all’art. 48 della L. n. 128/98.


“Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l’etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell’Unione europea o negli altri Paesi contraenti l’Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.”

3) Ulteriormente, il caso relativo alla passata di pomodoro di cui al d.m. 23 settembre 2005:

“Il prodotto avente la denominazione di vendita «passata di pomodoro» o «passato di pomodoro», legalmente fabbricato o commercializzato negli altri Stati dell’Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricato negli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico   europeo, può essere commercializzato nel territorio italiano.
Tuttavia è vietato utilizzare la denominazione di vendita «passata di pomodoro» o «passato di pomodoro», anche se accompagnata da integrazioni o specificazioni, per designare un prodotto che si differenzi in modo sostanziale da quello indicato nel presente decreto dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione.”

4) Infine, il caso relativo ai prodotti di salumeria di cui al d.m. 21 settembre 2007:

“I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri…possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia è vietato utilizzare le denominazioni di vendita previste dal presente decreto, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale da quelli indicati nel presente decreto dal punto di vista della composizione o della fabbricazione.”

Hai domande su questo post? Chiedi pure

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
it_ITItalian