Origine e provenienza dell’alimento sono i concetti sui quali è recentemente intervenuta la “Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31.1.2020.
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Infatti, l’articolo menzionato nel definire l’origine e la provenienza dell’alimento, stabilisce che quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario occorre indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell’alimento. Già il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 del 28 maggio 2018 aveva chiarito e armonizzato le modalità di indicazione dell’origine degli ingredienti primari sull’etichettatura.
Con la comunicazione in commento, però, la Commissione ha inteso fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali ulteriori orientamenti sull’applicazione delle disposizioni concernenti l’etichettatura di origine.
In che modo dovrebbe essere identificato l’ingrediente primario?
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In prima istanza vale la pena precisare che per individuare l’ingrediente primario si utilizzano due criteri:
- un criterio quantitativo, in base al quale l’ingrediente rappresenta più del 50 % dell’alimento,
- e b) un criterio qualitativo, secondo il quale l’ingrediente è associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell’alimento.
Peraltro, l’OSA nel fornire al consumatore informazioni riguardo all’ingrediente primario deve:
- tener conto della composizione quantitativa dell’alimento, considerando la natura, le caratteristiche, la presentazione complessiva dell’etichetta, la percezione e le aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni fornite sull’alimento in questione;
- valutare se l’indicazione o l’assenza dell’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente possa influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori o indurli in errore.
Origine e provenienza dell’alimento contenente più ingredienti primari
Un alimento, come noto, può contenere più alimenti primari. A stabilirlo è l’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) 1169/2011, il quale stabilisce che per «ingrediente primario» si intende un ingrediente o più ingredienti. Ne deriva, dunque, che nel caso in cui l’alimento contenga più ingredienti primari occorrerà indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza di tutti questi ingredienti primari.
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Ogni alimento deve contenere un ingrediente primario?
La Commissione ha risposto negativamente a questa domanda. In base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2,lettera q), del regolamento, infatti, non vi è ingrediente primario qualora:
- nessuno degli ingredienti presenti sia contenuto in una quantità superiore al 50 % dell’alimento,
- nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e
- nella maggior parte dei casi in cui non venga richiesta un’indicazione quantitativa.
Origine e provenienza dell’alimento avente un unico ingrediente?
La norma in commento trova applicazione anche ai prodotti a base di un unico ingrediente nel caso in cui:
- l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima;
- l’ingrediente provenga da luoghi diversi.
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