L’origine del prodotto alimentare ha sempre rappresentato, per il consumatore, una priorità. Identifica le tradizioni di un luogo collegate al prodotto agro-alimentare e si basa su criteri, quali la tecnica e l’esperienza dei produttori, la qualità delle materie prime.
Agli inizi degli anni ’90 questi elementi sono stati al centro di una importante decisione della Corte di Giustizia UE. Questa, infatti, ha indicato la strada per una tutela più stringente delle indicazioni di origine.
Leggi anche “origine e provenienza degli alimenti: i chiarimenti della Commissione”
Origine del prodotto alimentare: il caso “Torrone di Alicante”
Oggetto della sentenza è il Torrone di Alicante, un dolciume prodotto, al tempo della decisione in commento, sia in Spagna che in Francia. Il produttore spagnolo, intenzionato a tutelare il proprio prodotto, aveva adito il giudice francese. Alla base delle sue tesi vi era la convenzione di Madrid del 27 giugno 1973 sulla tutela delle denominazioni di origine, la quale aveva riservato la denominazione «Torrone di Alicante» ai soli prodotti spagnoli. La società spagnola, dunque, visto il rigetto della domanda, adiva il giudice d’appello il quale rimetteva la questione alla Corte di Giustizia.
L’intervento della Commissione
La Commissione, intervenuta nel giudizio, aveva sostenuto l’illegittimità della convenzione per violazione delle norme in tema di libera circolazione dei prodotti. L’indicazione di origine, al tempo, riceveva specifica tutela UE solo nel caso fornisse all’alimento una “valenza positiva effettivamente misurabile“.
La decisione della Corte
La Corte di Giustizia, però, con la decisione in commento ha contribuito in maniera particolarmente rilevante all’evoluzione della materia. Questa, infatti, nel respingere la tesi della Commissione, ha ritenuto legittima l’applicazione delle norme di una Convenzione bilaterale tra Stati membri relative alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine. La Corte, in particolare, ha evidenziato che
sostenere le posizioni adottate dalla Commissione porterebbe a privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità. Esse, invece, devono quindi essere tutelate.