Comunicazione prodotti alimentari, definizioni, diritto alimentare, etichettatura prodotti alimentari, norme europee, prodotti italiani, Top Picks

Orecchiette baresi: ecco le regole

Le orecchiette baresi, per noi pugliesi rappresentano una delle grandi tradizioni locali da rispettare e, più di recente, si sono tradotte anche in uno “spot”, un’attrattiva per tutti. Basti pensare che i telai e tavolieri con la pasta fresca sono stati scelti da Versace e Dolce & Gabbana come scenario per alcuni spot pubblicitari.

Orecchiette baresi: a crime of pasta

Più di recente, però, le orecchiette baresi sono finite al centro di una aspra lotta finita persino su The New York Times con un articolo titolato “Call it a crime of pasta”. Il problema è divenuto di dominio pubblico a novembre, quando tre chili di orecchiette fatte a mano sono state sequestrate dalle autorità locali in un ristorante di corso Vittorio Emanuele. Il problema? La rintracciabilità del prodotto alimentare.

Alla rintracciabilità – e alla differenza tra questa e la tracciabilità – ho dedicato un apposito post. Qui basti dire che la definizione di rintracciabilità è fornita dall’articolo 3 n. 15) del Regolamento 178/2002:

la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Ora, le orecchiette baresi in questione sono risultate prive di tracciabilità e, dunque, di ogni informazione concernente la loro origine e l’origine delle materie utilizzate. Un problema non da poco se si considera l’enorme importanza che il principio in commento riveste per la sicurezza del prodotto alimentare. Garantire la rintracciabilità di un alimento, infatti, significa poter, in caso di emergenza, risalire la filiera alla ricerca del problema che ha reso il prodotto poco salubre.

Le linee guida della Regione Puglia per le orecchiette baresi

La questione non è passata inosservata neppure in Regione. Questa, infatti, ha emanato delle linee guida idonee a regolare il fenomeno. Il documento si applica agli aspetti igienico-sanitari ed ha lo scopo di valorizzare tutte le tipicità enogastronomiche del territorio. In sostanza, lo scopo è salvaguardare i prodotti e le tradizioni culinarie garantendo il rispetto delle prescrizioni normative.

Definizioni.

Il documento fornisce alcune definizioni preliminari.

– Home food: impresa alimentare che, in una cucina domestica o in locali utilizzati principalmente come abitazione privata, produce alimenti destinati alla vendita al dettaglio;

– Home restaurant: impresa alimentare che prepara e/o somministra alimenti presso la propria abitazione;

– Operatore del Settore Alimentare – home food (OSA-home food): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare di home food posta sotto il suo controllo;

Adempimenti amministrativi

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, invece, si prevede l’obbligo di notificare l’inizio dell’attività tramite il SUAP all’Autorità competente sanitaria, ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. (CE) n. 852/2004. Attraverso la SCIA l’OSA si assume ogni responsabilità relativa al rispetto di tutte le norme che costituiscono un prerequisito per l’utilizzo della struttura e delle attrezzature da parte dell’impresa alimentare

Adempimenti igienico-sanitari

È prevista l’applicazione di PRP operativi e/o principi del sistema HACCP.

Inoltre, nel caso in cui l’impresa effettui la preparazione di alimenti a rischio microbiologico elevato, l’operatore deve adottare specifiche misure per evitare la contaminazione crociata, la moltiplicazione batterica e lo sviluppo di tossine.

Le strutture devono, essere situate, progettate e costruite con lo scopo di evitare rischi di contaminazione.

Specifiche disposizioni vengono inoltre dettate per le conserve alimentari, pasticceria fresca e piatti pronti, per i prodotti ittici destinati ad essere consumati crudi.

Per quanto concerne la tracciabilità si prevede che:

Le registrazioni previste possono essere conservate in forma cartacea o informatica e possono essere così riassunte: – In entrata (o a monte): il mantenimento dei documenti fiscali di acquisto della merce, compresi i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti, ai sensi del Reg. 1935/2004. Tali documenti sono indispensabili per rintracciare i fornitori dell’OSA, nel caso in cui i prodotti forniti all’OSA siano oggetto di “allerta alimentare”. – In uscita (o a valle), solo qualora si venda ad altri OSA ( applicabile solo per l’Home food). – Elenco dei clienti (nome e ragione sociale della ditta, indirizzo, numero di telefono, sede legale, stabilimento del cliente) ( applicabile solo per l’Home food). – Tipologia, lotto di appartenenza ed eventualmente quantitativo di prodotto fornito.

2 Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
it_ITItalian