I novel food costituiscono uno dei settori di maggiore interesse per lo sviluppo del diritto agroalimentare e del mercato agroalimentare europeo. Il tema è stato recentemente oggetto di decisione da parte della Corte di Giustizia UE.
Di novel food ho parlato più volte, anche in maniera più “provocatoria”. Ad esempio, qui trovi un mio articolo titolato “Pasta e cavallette? Perché no?”. Si tratta di un tema delicato che va analizzato con la giusta freddezza. Perché, specie con riferimento ad alimenti come gli insetti, è un tema di prospettiva: lontano dalle nostre abitudini ma, forse, necessario per renderle sostenibili.
In linea generale si può affermare che i novel food sono alimenti che non sono stati consumati in sicurezza prima del 15 maggio 1997.
Novel food: la sentenza della Corte di Giustizia
I novel food sono stati recentemente oggetto della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III, del 1.10.2020, resa nella causa C-526/19.
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La decisione prende spunto dal rinvio pregiudiziale del Conseil d’Etat francese. Il procedimento
Oggetto della decisione
Il rinvio pregiudiziale concerneva l’interpretazione dell’art. 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 258/97 e, in particolare, la definizione di “ingredienti isolati a partire da animali”. L’articolo menzionato così recita:
“Il presente regolamento si applica all’immissione sul mercato dell[‘Unione] di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nell[‘Unione] e che rientrano in una delle seguenti categorie:
(…)
e) […] ingredienti alimentari isolati a partire da animali […]”.
Ora, come noto, il regolamento in commento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/2283, il quale, all’art. 3, par. 2, afferma invece:
“Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «nuovo alimento»: qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
[…]
v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;“
La definizione menzionata, in sostanza, amplia quella del precedente regolamento, specificando che per novel food si intendono sia parti di animali o sostanze da questi derivanti, ma anche organismi nel loro complesso.
La decisione della Corte di Giustizia UE
La Corte è quindi intervenuta sul punto interpretando la disposizione nel senso che l’espressione “isolati a partire da animali” fa riferimento ad un processo di estrazione dall’animale e, pertanto, nessuna interpretazione possibile di tale espressione può condurre a fare riferimento all’animale intero.