Comunicazione prodotti alimentari, diritto alimentare, etichettatura prodotti alimentari

Lattosio: norme per l’etichettatura

Tra le diciture comunemente definite come “free from” assume particolare rilievo quella relativa al lattosio.

Cosa sono le Free From?

Si tratta di indicazioni volontarie che, in linea generale, non vengono specificamente definite e disciplinate dal legislatore, se non per quanto concerne i criteri di lealtà e trasparenza dell’informazione.

Alimenti senza lattosio

Per quanto concerne, nello specifico, gli alimenti senza lattosio, vale la pena evidenziare che, fatta eccezione per gli alimenti per lattanti (per i quali la Direttiva 2006/141/CE autorizza la dichiarazione “assenza di lattosio” solo nel caso in cui il prodotto ne contenga per quantità non superiori ai 10 mg/100 kcal), non viene fornita una precisa indicazione normativa dei livelli da tenere in considerazione nel riportare l’informazione in etichetta.

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Sul punto, basti osservare che il Regolamento (UE) nº 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti per fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare per il controllo del peso, specifica, al considerando 42, che “le norme in materia di etichettatura e di composizione che indicano l’assenza o la presenza ridotta di lattosio nei prodotti alimentari non sono attualmente armonizzate a livello di Unione. Tali indicazioni sono tuttavia importanti per le persone intolleranti al lattosio”.

L’EFSA

Una motivazione circa tale vuoto normativo è rinvenibile nel contenuto del parere scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare del 10 settembre 2010 sulle soglie relative al lattosio nell’intolleranza e nella galattosemia”.

Gli esperti dell’EFSA, in tale contesto, hanno premesso che la maggioranza dei soggetti a cui è stata diagnosticata un’intolleranza digeriscono fino a 12 g di lattosio in una singola dose senza manifestare alcun sintomo o, comunque, manifestando sintomi ridotti. Coloro che hanno una difficoltà di digestione possono tollerarne da 20 a 24 g se tale quantità è distribuita tra i pasti e nell’arco della giornata.

L’Autorità ha altresì riportato una generale scarsità di soggetti intolleranti tra i bambini e giovani adulti di origine nord europea.

Stante tale estrema eterogeneità delle caratteristiche dell’intolleranza, l’EFSA ha concluso ponendo in evidenza l’impossibilità di stabilire una soglia univocamente e generalmente tollerabile.

L’intervento del Ministero della Salute nel 2015

Nel 2015, inoltre, Il Ministero della Salute ha chiarito, con apposite circolari, le condizioni per l’utilizzo in etichetta delle diciture “senza lattosio” e “a ridotto contenuto di lattosio” relative a “latti e prodotti lattiero-caseari”. Alla luce di tali indicazioni, l’indicazione “senza lattosio” può essere riportata in etichetta per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo inferiore a 0,1 g per 100 g o ml.

L’intervento del Ministero della Salute nel 2015

Alla circolare ministeriale menzionata si deve aggiungere una ulteriore precisazione del Ministero della Salute giunta nel 2016 .

Partendo, infatti, dal presupposto che la lunga stagionatura dei formaggi sia idonea a ridurre il tenore di lattosio ivi presente, il Ministero ha chiarito che:

Nei prodotti lattiero-caseari in cui l’usuale processo di produzione porta all’eliminazione o alla riduzione del contenuto di lattosio possono essere riportate in etichetta le seguenti indicazioni (alle stesse condizioni definite per i prodotti delattosati):

1.         “naturalmente privo di lattosio”(o espressione equivalente) quando il tenore residuo di Lattosio, da riportare in etichetta, è inferiore a 0,1 g/100 g;

2.         “naturalmente a ridotto contenuto di lattosio (o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, é “inferiore a 0,5 g/100/g”.

Per entrambe le categorie di prodotti va riportato in etichetta:

–           che l’assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono una conseguenza “naturale” del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il formaggio in questione;

–           una indicazione del tipo “contiene galattosio“.

Nel solo caso dei prodotti “naturalmente privi di lattosio”, se si ritiene di poter quantificare e garantire una soglia residua massima di galattosio, può essere utilizzata in alternativa alla precedente una dizione del tipo “contiene galattosio in quantità inferiore a …” nell’ottica di fornire informazioni precise anche per un eventuale uso da parte dei galattosemici.

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