Aggiornamenti, definizioni, diritto alimentare

Impresa alimentare, la definizione

L’impresa alimentare trova precisa definizione dell’ambito normativo.

Impresa alimentare: definizione storica

Una prima definizione di impresa alimentare è fornita dalla Legge n. 283 del 30 aprile 1962 che, però, limitava a individuare: stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari.

Nel 1993 è la Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 ha fornire un ulteriore interpretazione:

– ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di prodotti alimentari;

L’attuale definizione

L’attuale definizione è fornita dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 178/2002, il quale sancisce che per “impresa alimentare” deve intendersi:

ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Si tratta, come evidente, di un concetto decisamente ampio che include ogni attore della filiera agro-alimentare che va letta congiuntamente a quella di legislazione alimentare, fornita dal medesimo articolo.

Legislazione alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati

Due precisazioni

  1. Se la legislazione alimentare, come visto, include anche le norme relative alla produzione, trasformazione e distribuzione dei mangimi prodotti per animali destinati a nutrire l’uomo, lo stesso non può dirsi con riferimento all’individuazione del campo di applicazione della nozione di impresa alimentare. Ciò significa che, pur regolando entrambe le materie, il diritto agro-alimentare prevedrà regole distinte per le imprese produttrici di alimenti e per quelle mangimistiche.
  2. E’ necessario evidenziare che nella definizione di impresa alimentare rientra, senza dubbio, anche quella di impresa agricola. Ai sensi del considerando n. 12) del Regolamento, infatti,
  3. Dal novero di impresa alimentare e, più in generale, dal campo applicativo del Regolamento (CE) 178/2002 rimane esclusa, ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3, la produzione primaria per uso domestico privato.

Hai domande: scrivi a chiedi@eliopalumbieri.it.

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