L’impresa alimentare trova precisa definizione dell’ambito normativo.
Impresa alimentare: definizione storica
Una prima definizione di impresa alimentare è fornita dalla Legge n. 283 del 30 aprile 1962 che, però, limitava a individuare: stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari.
Nel 1993 è la Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 ha fornire un ulteriore interpretazione:
– ogni impresa, pubblica o privata che, a scopo di lucro oppure no, esercita una qualsiasi o tutte le seguenti attività: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura di prodotti alimentari;
L’attuale definizione
L’attuale definizione è fornita dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 178/2002, il quale sancisce che per “impresa alimentare” deve intendersi:
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Si tratta, come evidente, di un concetto decisamente ampio che include ogni attore della filiera agro-alimentare che va letta congiuntamente a quella di legislazione alimentare, fornita dal medesimo articolo.
Legislazione alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati
Due precisazioni
- Se la legislazione alimentare, come visto, include anche le norme relative alla produzione, trasformazione e distribuzione dei mangimi prodotti per animali destinati a nutrire l’uomo, lo stesso non può dirsi con riferimento all’individuazione del campo di applicazione della nozione di impresa alimentare. Ciò significa che, pur regolando entrambe le materie, il diritto agro-alimentare prevedrà regole distinte per le imprese produttrici di alimenti e per quelle mangimistiche.
- E’ necessario evidenziare che nella definizione di impresa alimentare rientra, senza dubbio, anche quella di impresa agricola. Ai sensi del considerando n. 12) del Regolamento, infatti,
- Dal novero di impresa alimentare e, più in generale, dal campo applicativo del Regolamento (CE) 178/2002 rimane esclusa, ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3, la produzione primaria per uso domestico privato.
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