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Il Regolamento di esecuzione 2021/279

Il Regolamento di esecuzione 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 23 febbraio 2021.

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Regolamento di esecuzione 2021/279: le norme di dettaglio

Tramite la regolamentazione menzionata sono state introdotte norme di dettaglio applicabili al Regolamento 2018/848, con particolare riferimento:

  • al capo III, sulle norme di produzione riferite agli operatori,
  • al capo IV, sulle disposizioni relative all’etichettatura dei prodotti biologici e quelli in conversione
  • al capo V, sulle norme relative a certificazione degli operatori e di gruppo
  • al capo VI, sui controlli ufficiali.

Si tratta, dunque, di aggiornamenti relativi a operatori, da un lato, e sistema di controllo, dall’altro.

Le misure dedicate agli operatori

Il regolamento di esecuzione 2021/279 approfondisce, all’articolo 1, le misure precauzionali che gli operatori sono tenuti ad adottare in caso di sospetto di non conformità dovuto a presenza di prodotti e sostanze non autorizzati. Vengono, inoltre, introdotte norme di dettaglio relative all’etichettatura del prodotto e alla certificazione di gruppo nonché, all’articolo 3, alle condizioni per l’uso di indicazioni come quella prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale o quella del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

Per i prodotti in conversione, in particolare, il regolamento prevede che la dicitura dovrà figurare:

a) con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione;

b) nello stesso campo visivo del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Sui controlli ufficiali

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Con riferimento ai controlli ufficiali, il regolamento di esecuzione 2021/279 introduce specifiche misure relative alle indagini ufficiali, al campionamento e ai controlli, ai poteri delle autorità di controllo e allo scambio di informazioni in ambito UE.

In particolare, ai controlli ufficiali previsti in funzione del rischio di non conformità, il regolamento prevede l’applicabilità delle seguenti percentuali minime:

a) ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso;
b) ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848;

c) ogni anno almeno il 5 % degli operatori, esclusi gli operatori esentati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;

d) ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625;

e) almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione.

Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati in relazione alla verifica della conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.

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