I principi di prevenzione e precauzione costituiscono due dei pilastri del diritto dell’ambiente. Vediamo in cosa si caratterizzano e come differiscono l’uno dall’altro.
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Il principio di prevenzione
Il principio di prevenzione nell’ambito del diritto dell’ambiente prevede la necessità di impedire l’evento dannoso nel caso in cui sussista con certezza il rischio del verificarsi dello stesso.
Si tratta, in sostanza, dell’indicazione di operare per prevenire un danno che si ha certezza possa verificarsi. A caratterizzare il principio in parola, è bene evidenziarlo sin da subito, è proprio il profilo della certezza del danno potenziale.
Il principio in parola trova specifica statuizione in differenti fonti del diritto UE e di quello interno.
In particolare, l’articolo 192 del TFUE prevede che:
2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
Sul fronte del diritto interno, invece, il D.lgs 152/2006 prevede che:
Quando un danno ambientale non si e’ ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
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Il principio di precauzione
Il principio di precauzione opera nel caso in cui non vi sia assoluta certezza sullo stesso.
In sostanza, dunque, il principio in parola intende evitare un potenziale danno ambientale anche laddove non vi sia evidenza scientifica circa il verificarsi del medesimo.
Si tratta di un principio pensato in ambito internazionale, fatto proprio dall’Unione Europea nell’ambito ambientale e poi esteso anche a settori differenti.
La dichiarazione di Rio del 1992, infatti, così si esprimeva:
Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.
Ancora, a seguito della “mucca pazza”, i Giudici della Corte di Giustizia, nella decisione resa nella causa C-157/96, così si sono espressi:
Ebbene, si deve ammettere che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Questa considerazione è corroborata dall’art. 130 R, n. 1, del Trattato CE, secondo il quale la protezione della salute umana rientra tra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa politica, che mira ad un elevato livello di tutela, è fondata segnatamente sui principi della precauzione e dell’azione preventiva e che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie.
Il principio di precauzione nel diritto interno
Il diritto interno, invece, al medesimo D.lgs menzionato in precedenza, evidenzia che:
La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
Principi di prevenzione e precauzione, le differenze
La differenza tra i principi di prevenzione e precauzione, in conclusione, va ricercata nella contezza del danno e della possibilità che lo stesso si verifichi.