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Fonti del diritto agro-alimentare: il trattato di Marrakech

Le fonti del diritto agro-alimentare sono differenti e regolano il settore sia nell’ambito dell’ordinamento interno che in quello europeo e internazionale.

Ebbene, sotto quest’ultimo profilo, di particolare rilievo è il Trattato di Marrakech con il quale è stata istituita l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC o WTO – World Trade Organization).

Il Trattato di Marrakech a conclusione dell’Uruguay Round

Il Trattato menzionato giunge a conclusione dell’Uruguay Round, ottavo ciclo di negoziazioni commerciali relativi al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) conclusosi proprio con la creazione dell’OMC. L’organizzazione mondiale del commercio così creata oltre a prendere il posto del GATT come forum negoziale, ha quindi esteso la sua applicazione a settori ulteriori.

Dunque, il dato rilevante, per quanto qui interessa, è che tra i nuovi settori rientranti nell’ambito di applicazione dell’OMC figura proprio il settore agricolo.

Fonti del diritto agroalimentare: gli accordi nel Trattato di Marrakech

Oltre all’atto con cui viene istituita l’OMC, però, il Trattato di Marrakech merita di essere più approfonditamente analizzato, giacché comprende una serie ulteriore di accordi internazionali. La peculiarità di tali accordi, infatti, va ricercata nel carattere verticale degli stessi. Viene, in sostanza, regolamentato il commercio internazionale mediante l’emanazione di regole condivise.

Tra queste è opportuno individuare quelle che assumono maggior rilievo nel settore alimentare. Nel dettaglio, queste sono:

–              l’Accordo sull’agricoltura;

–              l’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

–              l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Accordo sull’agricoltura – fonti del diritto agroalimentare

La rilevanza del primo degli accordi menzionati, l’Accordo sull’agricoltura, non va ricercata nella istituzione di misure sanitarie o comunque legate alla qualità del prodotto alimentare, ma è puramente commerciale.

L’accordo in commento, infatti, nel regolare gli scambi commerciali internazionali ha fortemente condizionato l’economia del settore alimentare andando ad incidere sui flussi commerciali delle materie prime agricole.

Nello specifico, tra le finalità perseguite dall’accordo in commento figura l’intenzione di migliorare l’accesso ai mercati tramite l’imposizione di:

–              una progressiva riduzione delle misure di protezionismo e, quindi, anche dei dazi doganali;

–              l’aumento delle possibilità di accesso al mercato delle aziende del settore;

–              la riduzione progressiva delle misure di sostegno interno;

–              la riduzione alle sovvenzioni alle esportazioni.

L’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Contenuto differente e maggior rilevanza, nell’ambito del Trattato di Marrakech, ha l’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary Agreement), meglio noto con l’acronimo SPS.

L’importanza sul piano delle relazioni commerciali internazionali assunta dall’accordo in commento si giustifica sulla base dei suoi particolari contenuti. Si indicano, infatti, le regole poste alla base dell’emanazione di standard e Regolamenti in materia di sicurezza alimentare, sanità animale e protezione delle piante nel commercio internazionale da parte dei Paesi membri del WTO.

L’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie nasce dalla necessità, che ha trovato la condivisione di tutti gli Stati membri, di promuovere l’applicazione di misure volte all’armonizzazione delle norme interne inerenti agli aspetti sanitari e fitosanitari per le quali ci si è avvalsi dell’utilizzo di norme, Direttive e raccomandazioni.

L’allegato A

L’allegato A dell’SPS fornisce la definizione di “misura sanitaria” comprendendovi ogni misura applicata al fine di:

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(a) proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;

(b) proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute dell’uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;

(c) proteggere nell’ambito territoriale del membro la vita o la salute dell’uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti; o

(d) impedire o limitare nell’ambito territoriale del membro altri danni arrecati dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti.

Il medesimo allegato specifica ulteriormente che:

Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l’altro, criteri in materia di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare.

L’accordo lascia a ciascun membro la libertà di adottare misure ritenute necessarie, purché basate su criteri scientifici e non costituenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. Ciò significa che la misura adottata dagli stati membri:

–              deve essere basata su criteri scientifici,

–              può essere mantenuta in vigore solo se anche la sua efficacia è scientificamente provata,

–              non deve essere discriminatoria.

L’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT)

Terza ed ultima fonte internazionale da analizzare, rilevante nel settore alimentare, è l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, meglio noto con l’acronimo TBT.

L’accordo in commento, rientrante, come gli altri menzionati, nel Trattato di Marrakech, riguarda le regole tecniche emanate dai Paesi membri e il potenziale ostacolo al commercio che queste possono costituire.

Il TBT, infatti, ha l’obiettivo di impedire che il ricorso a prescrizioni tecniche da parte degli Stati membri sia meramente strumentale. Tale intento si realizza, nel contenuto dell’accordo, tentando di armonizzazione le regole tecniche tramite un processo di progressiva uniformazione degli standard. Tanto si deduce dalla lettura dell’articolo 2 paragrafo 2, che prevede il dovere per i membri di non elaborare, adottare o applicare Regolamenti che possano creare o da cui comunque potrebbe conseguire l’effetto di ostacolare indebitamente il commercio internazionale.

L’articolo 2 paragrafo 1 dell’accordo, inoltre, vieta agli Stati membri di imporre ai prodotti esteri trattamenti peggiori di quelli previsti per i prodotti interni come, ad esempio, prescrizioni più onerose o requisiti maggiormente restrittivi. Il medesimo articolo ripropone, inoltre, il principio di non discriminazione, già contenuto nel GATT, ai sensi del quale viene vietata l’applicazione di trattamenti differenti per prodotti provenienti da diversi Stati membri.

L’accordo, in sostanza, mira ad abbattere anche l’ultimo ostacolo che potrebbe rappresentarsi dinanzi all’imprenditore intenzionato a commercializzare i propri prodotti in un Paese differente dal proprio.

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Infatti, le norme tecniche nel disciplinare elementi di dettaglio ma di assoluta rilevanza nell’ambito della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari, ben potrebbero, nel caso in cui le norme dello stato di commercializzazione divergano da quelle dello stato di produzione, rappresentare una insormontabile limitazione alla commercializzazione dei prodotti alimentari. Inoltre, di identico tenore sarebbero tutte le misure volte all’imposizione di maggiori oneri gravanti su chi intende importare le proprie merci in un Paese membro differente da quello di produzione. Si giustifica così, quindi, la rilevanza del TBT.

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