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Etichettatura degli alimenti – parte 1

Le norme sull’etichettatura degli alimenti sono, senza dubbio, al centro della disciplina relativa alla commercializzazione dei prodotti alimentari. Mi piace definire la materia relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari come la linea di confine tra gli interessi dell’imprenditore e quelli del consumatore.

La funzione dell’etichettatura degli alimenti

L’etichetta ha una duplice funzione, utile sia al consumatore che all’impresa alimentare. Per il primo, infatti, essa è strumento tramite il quale ricevere informazioni e regolare l’acquisto sulla base delle proprie esigenze. Per il secondo, invece, rappresenta un utile mezzo di comunicazione, che consente di porre in evidenza la qualità e le caratteristiche dell’alimento commercializzato.

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Le norme che regolano la materia

Inizialmente la materia è stata regolata dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Procedendo in ordine cronologico, il primo intervento normativo europeo di interesse può essere individuato nella Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in vigore fino al 25/05/2000 e recepita nel nostro Paese con il D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, intitolato Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Etichettatura degli alimenti: il Regolamento 1169/2011

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Le norme menzionate, tuttavia, sono state abrogate in favore del Regolamento 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE.

In linea generale, il Regolamento 1169/2011 è così suddiviso: oggetto e ambito di applicazione (articolo 1), definizioni (articolo 2), principi (artt. 3-5), requisiti generali relativi all’informazione sugli alimenti (artt. 6-8) obbligatorie (artt. 9-35) e volontarie (artt. 36-37), disposizioni nazionali (artt. 38-45) e disposizioni di attuazione, modificative e finali (artt. 46-55).

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Etichettatura degli alimenti: la definizione

Il Regolamento 1169/2011 definisce l’etichettatura come:

qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

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