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Etichettatura degli alimenti – parte 2

L’etichettatura degli alimenti trova le sue definizioni nel regolamento 1169/2011, di cui si è parlato nel precedente articolo.

leggi il primo articolo sull’etichettatura degli alimenti

Come detto, infatti, il Regolamento 1169/2011 definisce l’etichettatura come:

qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.

Il cambiamento del ruolo del consumatore

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Dalla lettura della definizione è possibile porre in evidenza il cambiamento del ruolo attribuito al consumatore. Il legislatore europeo, infatti, agisce nel 2011 con la consapevolezza che il consumatore è cambiato: è più attento al rapporto tra alimentazione e salute ed effettua scelte di dieta individuali e attente a questi elementi.

A cambiare, inoltre, è anche lo strumento adottato dal legislatore europeo: il Regolamento e non più la Direttiva. Ciò evidenzia l’intenzione di adottare misure maggiormente efficaci e immediatamente applicabili e che, quindi, chiudono, quasi definitivamente, la partita sulla armonizzazione delle norme in materia.

La struttura del regolamento – etichettatura degli alimenti

Quanto appena detto trova conferma anche nella struttura del Regolamento: questo è più complesso e approfondito, con una struttura e un lessico più specifici e tecnici. Giova, inoltre, evidenziare che il Regolamento in commento è una norma di carattere orizzontale da cui derivano altre norme aventi carattere verticale, come, ad esempio, la Direttiva sugli integratori alimentari o i regolamenti sulle indicazioni geografiche, argomenti di cui si dirà nel prosieguo.

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Il campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti, peraltro, è più esteso rispetto a quello della Direttiva 2000/13/CE. È, infatti, utile ricordare che se questa aveva ad oggetto l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, il Regolamento disciplina questi settori e, più in generale, regola le informazioni sugli alimenti. Tali informazioni vengono definite dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), come le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale. Tra queste rientrano, dunque, anche gli e-commerce, di cui si dirà a breve.

Pratiche leali di informazione

L’articolo 7 impone pratiche leali di informazione sugli alimenti. In particolare, queste non devono indurre in errore il consumatore:

a) quanto alle caratteristiche del prodotto alimentare con specifico riferimento alla natura, all’identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata di conservazione, al paese d’origine o al luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione o di produzione;

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b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche peculiari, quando tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (indicando, in particolare, in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive);
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un determinato alimento o di un ingrediente, mentre, concretamente, un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni fornite al consumatore, inoltre, devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili.

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