L’etichettatura ambientale degli imballaggi è stata introdotta dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Questo ha recepito la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
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La disciplina dell’etichettatura ambientale degli imballaggi
La norma citata impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Punto di riferimento per l’identificazione e la classificazione dell’imballaggio è la decisione 97/129/CE della Commissione.
Gli imballaggi monocomponente nell’etichettatura ambientale degli imballaggi
Per gli imballaggi monocomponente occorre inserire la codifica individuata secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni di raccolta, invitando ulteriormente il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune, come suggerito da CONAI.
Gli imballaggi multicomponente
Nel caso di imballaggio costituito da più componenti occorre, prima di tutto, individuare quelli tra questi separabili manualmente. In tal caso occorre riportare la codifica identificativa per ciascun componente.
Nel caso di componenti non separabili manualmente, invece, occorre riportare la codifica del materiale del corpo principale.
Gli imballaggi composti
La Decisione 129/97/CE definisce “Composto” un imballaggio costituito da diversi materiali non separabili manualmente. CONAI evidenzia che:
Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio sia considerato
alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.
Diversamente, invece, occorrerà dare riferimento all’allegato VII della Decisione menzionata e, quindi, al sistema di numerazione per i composti.
La proroga
L’articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ha sospeso l’obbligo di riportare in etichetta le indicazioni circa il fine vita degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021.