Enoturismo è il turismo tematico che pone al centro dell’esperienza il vino, la sua produzione e la sua degustazione.
Il 16 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto del Ministro delle Politiche Agricole – Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
La definizione di enoturismo
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Ai sensi dell’articolo 1, infatti, : “sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.”
L’iter normativo del decreto sull’enoturismo
È’ importante, però, evidenziare che l’iter normativo del decreto sull’enoturismo affonda le proprie radici nel dicembre del 2017 tramite inserimento nel Bilancio di previsione dello Stato 2018 di disposizioni specificamente legate alla materia in oggetto.
Le novità introdotte dal decreto
Il decreto, dunque, introduce una sostanziale equiparazione tra l’attività enoturistica e quella agrituristica. In sostanza, anche le prime potranno godere della regolamentazione relativa alle seconde anche da un punto di vista fiscale. Si pensi, infatti, che sinora l’attività enoturistica realizzatasi tramite visita in cantina non era riconosciuta quale attività accessoria, con gravi ripercussioni anche sulla contabilità aziendale. Si tenga presente che le norme attualmente vigenti per l’attività agrituristica prevedono un reddito calcolato forfettariamente al 25% dei ricavi e Iva ridotta al 50%. Peraltro la legge che sinora era stata posta a base dell’attività in commento è il c.d. Decreto del Fare (legge 98/2013), il quale, però, evidenziava il divieto di effettuare attività di somministrazione.
Un ulteriore elemento di curiosità è rinvenibile proprio sull’ultima delle attività precedentemente elencate: le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo. Inizialmente, infatti, il decreto consentiva esclusivamente l’utilizzo di “alimenti già pronti al consumo”. La dicitura è stata successivamente cambiata con lo scopo di consentire la somministrazione di prodotti comunque freddi ma evitando che solo ciò configuri un’attività di tipo ristorativo.
Il decreto, infine, introduce standard minimi volti a garantire la qualità del servizio quali l’apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni, la possibilità di prenotazione delle visite, digitalizzazione, informazioni al turista in almeno tre lingue e calici per la degustazione rigorosamente in vetro.