La pasta senza glutine ormai è un alimento di uso comune, si trova in tutti i supermercati e viene quotidianamente consumata.
Ma può essere chiamata “pasta”?
L’utilizzo ditale denominazione è disciplinato dal DPR 187/2001 che, all’art. 6, regola la denominazione legale di «pasta di semola di grano duro» e «pasta di semolato di grano duro» e «pasta di semola integrale di grano duro». Nulla, però, viene detto circa la “pasta” realizzate a partire da materie prime diverse dal grano duro.
Esempi di pasta senza glutine
Si tratta, ad esempio, di:
-legumi (lenticchie, ceci, piselli, fave).
-grano saraceno e farro o grano Kamut,
-mais, riso,
–canapa.
L’intervento del ICQRF
Di recente il problema era stato sollevato dall’ICQRF di Udine (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) il quale aveva contestato a Coop Italia l’impiego della denominazione dell’alimento ‘pasta’ su una confezione di ‘penne rigate mais e riso’.

La nota del MISE
Con nota del 13.11.18, il MISE ha chiarito che il DPR 187/2001 non esclude in alcun modo la possibilità di utilizzare il termine “pasta” per prodotti diversi da quelli realizzati a partire da grano duro purché tali differenze siano portate a conoscenza del consumatore.
Peraltro, il Ministero della salute, con l’articolo 2 del DM 10 agosto 2018, aveva aggiornato le categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci, prevedendo, al 1 comma, lettera b) gli alimenti “pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta”. Il Ministero, in sostanza, ha così legittimato l’utilizzo della locuzione “pasta” per indicare sostituti di quella di semola di grano duro.