Aggiornamenti, definizioni

La definizione giuridica di alimento

La definizione giuridica di alimento è emblematica del rapido processo con cui il diritto agroalimentare è cambiato nel corso degli anni.

Il processo in Italia di definizione giuridica di alimento

Nel nostro Paese il codice penale, all’articolo 516 c.p., ha sempre fatto riferimento a “alimenti” o “sostanze alimentari” senza, però, fornirne definizione adeguata.

E’ stata la Corte di Cassazione, nel 1998, a specificare che

Per “sostanza alimentare” si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata all’alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all’articolo 1 c.p. e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato previsto e punito dall’articolo 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.

La definizione negli USA

Per la Food and Drug Adrministration statunitense[2]food means articles used for food or drink for man or other animals, and chewing gum”. Si badi all’elemento relativo alla destinazione del prodotto perché sarà anche presente nella definizione che l’Unione Europea ha ritenuto deciso di dare all’oggetto di questa indagine.

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La definizione UE

Una vera prima definizione è giunta con il Regolamento (CE) 178/2002.

Su tale base, il Regolamento del 2002, nell’inquadrare proprio la situazione di incertezza appena delineata, ai considerando 4 e 5 precisa che:

(4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell’adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel presente Regolamento.

La definizione giuridica di alimento

Il Regolamento, quindi, all’articolo 2 rubricato, appunto, “definizione di alimento”, delinea la nozione di alimento.

L’articolo in commento può essere suddiviso in due parti: la prima fornisce una definizione generica, mentre la seconda regola casi specifici.

La prima parte così recita:

Ai fini del presente Regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani

La definizione amplia l’applicazione delle norme relative agli alimenti anche ai casi in cui l’ingestione da parte dell’essere umano di una sostanza o un prodotto trasformato possa essere solo ragionevolmente prevedibile, pur se quel prodotto o quella sostanza non sono espressamente destinati a questo.

La seconda parte dell’articolo 2 regola invece casi specifici. Nella nozione di alimento, quindi, rientrano le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento inclusa l’acqua.

Ragionando, invece, in chiave di esclusione dalla definizione offerta, inoltre, il regolamento citato specifica che non devono ritenersi ivi ricompresi:

a) i mangimi;

b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c) i vegetali prima della raccolta;

d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE;

e) i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della Direttiva 89/622/CEE del Consiglio;

g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h) residui e contaminanti.

Hai domande? Chiedi pure

[1] Cassazione penale sez. III, 05/06/1998, n.8662, in Cass. pen. 2000, 928 (s.m).

[2] The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (section 201(f)).

[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, COM/2000/0716 def. – COD 2000/0286.

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