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Cosa prevede VerpackG, la legge tedesca sugli imballaggi

In applicazione delle direttive Ue sulla plastica monouso e sui rifiuti, il 1° luglio 2022 entreranno in vigore modifiche alla normativa tedesca sugli imballaggi VerpackG. La norma si rivolge a tutti coloro che immettono sul mercato imballaggi contenenti un bene destinato al consumatore finale inclusa, dunque, la vendita online. Il principio generale è quello della responsabilità ampliata sul prodotto: chiunque commercializza imballaggi è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.

Quali sono le novità?

La novità principale riguarda la creazione di un organo centrale responsabile del controllo e della trasparenza nella fase di conferimento della licenza.  A tal fine, i produttori, i commercianti e le associazioni hanno costituito la Fondazione dell’organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) con sede a Osnabrück. 

Altra novità degna di nota è quella relativa alle quote per il riciclo dei materiali. Si tratta di un percorso che, cominciato nel 2019, sta gradualmente aumentando per portare, ad esempio, la percentuale per carta e cartone del 70% al 90%.

I compiti dell’organo centrale

L’organo centrale si occupa di:

  • Registrare i produttori e pubblicazione in internet;
  • Raccogliere e verificare le comunicazioni dei dati dei produttori e dei sistemi;
  • Verificare le dichiarazioni di completezza inserite;
  • Verificare le attestazioni (richieste per legge in Germania) sul flusso annuale presentate dai sistemi;
  • Sviluppare uno standard minimo per la misurazione della capacità di riciclo degli imballaggi;
  • Calcolare le percentuali di mercato per i sistemi;
  • Classificare gli imballaggi come “a partecipazione obbligatoria”;
  • Verificare le soluzioni settoriali;
  • Inserire periti e altri incaricati alla verifica in un apposito registro pubblico;
  • Elaborare di linee guida di verifica.

Le definizioni

La normativa ha peraltro rivisto alcune definizioni fondamentali:

  • gli imballaggi a partecipazione obbligatoria a un sistema vengono definiti come imballaggi di vendita e sovraimballaggi contenenti un bene che, dopo il loro utilizzo, ricadono principalmente sul consumatore come rifiuto e per questo motivo devono avere una licenza al 100%. In questo modo, gli imballaggi non devono più necessariamente ricadere sul consumatore finale per risultare a partecipazione obbligatoria ad un sistema;
  • i sovraimballaggi sono equiparati agli imballaggi di vendita;
  • gli imballaggi per spedizioni sono univocamente considerati come imballaggi di vendita e non potranno avere quindi una licenza preventiva.

Cosa devono fare i produttori?

I produttori, prima di commercializzare un imballaggio, sono tenuti a seguire la procedura di registrazione presso il nuovo organo centrale. A seguito di tale registrazione, viene pubblicato sul sito internet dell’organo centrale un elenco dei produttori al fine di garantire piena trasparenza a tutti gli attori del mercato.

I produttori, inoltre, sono tenuti a comunicare i dati apportati sugli imballaggi e, in particolare,

  • numero di registrazione;
  • tipo di materiale e massa degli imballaggi in questione;
  • nome del sistema all’interno del quale è stata effettuata la partecipazione;
  • arco di tempo nel quale è avvenuta la partecipazione a un sistema.

Conclusioni

Dalla Germania precisano che il percorso non si esaurisce con la modifica della Legge sugli imballaggi. Nel prossimo futuro sono attese innovazioni significative, in particolare a livello europeo. L’UE sta sviluppando ulteriormente la sua direttiva sugli imballaggi. Sono previste quote riutilizzabili, standard definiti per la riciclabilità degli imballaggi e l’ampliamento dell’uso dei materiali riciclati. Ciò pone sfide per l’industria e il commercio, che, tra l’altro, devono anche adattarsi ai nuovi obblighi di comunicazione. Per mantenere l’equilibrio tra tutela ambientale, concorrenza leale ed efficienza, è necessario prendere a modello la soluzione snella e digitale del registro degli imballaggi tedesco.

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