Comunicazione prodotti alimentari, diritto alimentare, etichettatura prodotti alimentari

Come indicare gli allergeni in etichetta

Le allergie alimenti note e, quindi, gli allergeni, e per i quali si cerca di regolare la propria dieta sono svariati. D’altronde è sempre più comune – e i dati lo dimostrano – che il consumatore ponga attenzione a ciò che mangia e alle conseguenze che l’alimento che sta acquistando potrebbe avere sulla sua salute.

Per tutte queste ragioni spesso mi trovo a svolgere un’attività di ultima revisione delle etichette finalizzata sull’indicazione degli allergeni.

La normativa applicabile

Come spesso accade nel contesto agroalimentare, la normativa non è chiara e, soprattutto, è figlia della stratificazione avvenuta nel corso del tempo. Mi spiego meglio: il diritto agroalimentare nasce e si sviluppa anche come diritto d’emergenza. Le norme più importanti sono frutto di emergenze, a partire dalla c.d. mucca pazza (encefalopatia spongiforme bovina). Fu in quell’occasione, ad esempio, che nel contesto europeo si fece strada la convinzione per cui vi era necessità di una normativa comune e particolarmente stringente su sicurezza e igiene degli alimenti.

Questo approccio, pur essendo molto utile se utilizzato tempestivamente, porta allo stratificarsi di norme, tutte in vigore e tutte regolanti aspetti diversi di una sola materia.

Nel caso degli allergeni, in particolare, le norme da tenere in considerazione sono molteplici e vanno dal regolamento UE 1169/2011 al d.lgs n. 231/2017.

L’elenco degli allergeni

Partendo dalle basi, allora, mi pare opportuno evidenziare che le sostanze che necessitano di etichettatura obbligatoria sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle che, in linea teorica, possono essere responsabili di allergie alimentari. Nel dettaglio, queste sono:

  • Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  • Uova e prodotti a base di uova.
  • Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi.
  • Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti naturali, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
  • Latte e prodotti a base di latte, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.
  • Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  • Sedano e prodotti a base di sedano.
  • Senape e prodotti a base di senape.
  • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale.
  • Lupini e prodotti a base di lupini.
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Come riportare gli allergeni in etichetta

L’art. 21 del regolamento citato prevede che gli allergeni debbano essere indicati in etichetta con un carattere diverso per:

  • dimensioni,
  • stile o
  • colore.

Unica eccezione contemplata dal dettato normativo è quella relativa al caso in cui la denominazione dell’alimento faccia esplicito riferimento all’allergene in questione.

L’indicazione, ovviamente, deve essere chiara e non equivoca per cui attenzione anche all’indicazione “può contenere tracce di“, non è corretta.

Le sanzioni

Le sanzioni per la mancata indicazione degli allergeni in etichetta va da € 5.000 a € 40.000. L’errata indicazione, invece, è punibile con sanzioni da € 2.000 a € 16.000.

Hai domande su come indicare gli allergeni in etichetta? Chiedi pure.

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