diritto alimentare, DOP, IGP, STG, norme europee

DOP e nomi generici: il caso “Feta”

Il rapporto tra DOP e nomi generici può facilmente essere analizzato alla luce della sentenza “Feta”

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Cos’è una DOP

La <<denominazione di origine>> è un nome tramite il quale si identifica un prodotto:

  • originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
  • la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
  • le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Vedi anche: Il rapporto (conflittuale) tra marchi e DOP/IGP

DOP e nomi generici

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul rapporto tra DOP e nomi generici con due sentenze del 1999 e del 2005. L’occasione è stata la registrazione come DOP del noto formaggio greco “Feta” avvenuta nel 1996. La Corte, in prima battuta, ha ritenuto che tale denominazione fosse generica in quanto non riconducibile ad alcuna ricetta peculiare o ad una zona geografica in particolare. Nel 1996, dunque, la registrazione è stata per questi motivi annullata.

Vedi anche  Tutela IGP: il caso “Lardo di Colonnata”

Nel 2005, però, la Corte di Giustizia ha cambiato idea. La motivazione, utilissima per comprendere il rapporto tra DOP e nomi generici, è la seguente:

i formaggi che sull’etichetta recano la denominazione “Feta” sul territorio comunitario in genere contengono nell’etichetta un riferimento implicito o esplicito al territorio, alle tradizioni culturali o alla civiltà greca, attraverso diciture o disegni a forte connotazione ellenica, benché siano prodotti in Stati membri diversi dalla Grecia. Ne deriva che il legame tra la denominazione “Feta” e il territorio ellenico è volontariamente suggerito e ricercato in quanto costituisce un argomento di vendita inerente alla rinomanza del prodotto di origine, ma ciò comporta il rischio reale di indurre il consumatore in confusione. Le etichette apposte sul formaggio “Feta” non originario della Grecia, commercializzato effettivamente nel territorio comunitario con tale denominazione senza fare allusione diretta o indiretta alla Grecia, oltre ad essere numericamente minoritarie, costituiscono una porzione estremamente ridotta del mercato comunitario della “Feta” in termini di quantitativi di formaggio effettivamente commercializzato in questo modo.

La Corte, dunque, riconoscendo un forte richiamo e collegamento del formaggio “Feta” al territorio e alla cultura greca, ha concluso per la non genericità della denominazione.

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