definizioni, diritto alimentare

Diritto agroalimentare: cos’è e come è nato

Il diritto agroalimentare è frutto di un lungo processo evolutivo. Per poterlo comprendere, dunque, è essenziale analizzarne le origini.

Le origini del diritto agroalimentare

In particolare, a tal fine, occorre far riferimento a due distinte circostanze che hanno inciso nel processo evolutivo della materia. La prima di queste risponde alla peculiare necessità di tutelare la parte debole del rapporto negoziale nel settore agroalimentare: il consumatore.

Leggi anche: Quando è possibile indicare “gluten-free” in etichetta?

Il ruolo del consumatore di prodotti alimentari nel diritto agroalimentare

In tal senso si consideri, peraltro, che questa particolare attenzione rivolta al consumatore ha dovuto rapportarsi, nel corso del tempo, anche con il cambiamento delle preferenze e delle scelte del medesimo. Basti pensare, infatti, al continuo aumentare della sensibilità del consumatore a temi come la salute, la sostenibilità e il biologico e a come questi hanno influenzato il mercato degli alimenti e la correlata produzione normativa.

Il ruolo delle imprese del settore agroalimentare

La seconda circostanza da tenere in considerazione nel tracciare le motivazioni dell’evoluzione del diritto agroalimentare è quella strettamente correlata alle esigenze delle imprese del settore. Si tratta, in sostanza, del secondo stakeholder della filiera agroalimentare i cui interessi, però, ineriscono alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari.

Il ravvicinamento dei sistemi normativi

Ad animare la costruzione di un diritto agroalimentare, però, è stata la necessità di ravvicinamento dei sistemi normativi nazionali. È, infatti, proprio in tale contesto che le corti europee hanno affermato alcuni dei principi maggiormente importanti per la creazione del mercato unico. Un esempio su tutti è rappresentato dalla nota sentenza Dassonville, con la quale la Corte ha sancito il divieto, gravante sugli Stati membri, di imporre dazi doganali e misure di effetto equivalente negli scambi commerciali.

Dal punto di vista strettamente normativo, invece, vale la pena evidenziare che il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (TCEE), entrato in vigore insieme al Trattato istitutivo della Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM o CEEA), faceva rientrare la politica agricola tra le azioni congiunte dei paesi europei delineandone gli aspetti fondamentali agli artt. da 38 a 47.

Leggi anche “Etichetta dei vini: cosa deve indicare”

Il diritto agroalimentare è stato protagonista di un rapido processo di crescita e cambiamento che, con il tempo, ne ha modificato le caratteristiche e aumentato la rilevanza.

La definizione di alimento

Basti pensare, sotto questo punto di vista, all’evoluzione della definizione giuridica di alimento.

Nel nostro Paese, una prima definizione di alimento è stata fornita con l’art. 2 del Decreto Ministeriale 21.03.1973 in tema di imballaggi per gli alimenti. Ai sensi della disposizione citata, rientrano nella definizione di alimento tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dall’uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate, o miscelate, compresi i preparati da masticare come il “chewing gum” ed analoghi.

leggi anche L’Esperto di diritto alimentare: una figura professionale in crescita

A chiarire la definizione in commento è intervenuto il Regolamento (CE) 178/2002.

L’articolo 2 della disposizione menzionata può essere suddiviso in due parti: la prima fornisce una definizione generica, mentre la seconda regola casi specifici.

La prima parte così recita:

Ai fini del presente Regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

La seconda parte dell’articolo 2 regola invece casi specifici, utilizzando elementi definitori positivi prima e elementi definitori negativi dopo.

La definizione di impresa alimentare

Leggi anche: Influencer e instagram, la pubblicità è lecita?

Una prima definizione di impresa alimentare è rinvenibile, nel diritto interno, nella Legge n. 283 del 30 aprile 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Questa, in particolare, all’articolo 2, nel definire il proprio ambito di applicazione, lo limitava a stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari.

La definizione in oggetto è stata ampiamente rivista e disciplinata dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 178/2002, il quale, sancisce che per “impresa alimentare” deve intendersi: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Il ruolo del professionista

Il professionista specializzato in diritto agroalimentare, a mio parere, è colui che è impegnato esclusivamente in questa attività. La mole normativa, di giurisprudenza e, più in generale, di aggiornamenti, infatti, richiede un impegno giornaliero e costante. Peraltro l’assenza di un vero e proprio codice di diritto agroalimentare rende il reperimento delle fonti particolarmente complesso e, dunque, ancor più dispendioso in termini di tempo e impegno. Il diritto agroalimentare, insomma, è materia che assorbe il professionista del settore e può essere associata solo ad ambiti attigui come, ad esempio, la sostenibilità delle filiere agroalimentari.

Del ruolo del professionista ho scritto per Agrinews di Wolters Kluwer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
it_ITItalian