La comunicazione alimentare costituisce uno degli ambiti più “sensibili” del settore per due motivi:
- la vastissima produzione normativa impedisce all’imprenditore di agire serenamente. Basti pensare che il solo regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato modificato dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1155/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013, dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 78/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2013, dal REGOLAMENTO (UE) 2015/2283 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 e rettificato dalle seguenti pubblicazioni GU L 266, 30.9.2016, pag. 7 (1169/2011), GU L 156, 20.6.2017, pag. 38 (78/2014), GU L 167, 30.6.2017, pag. 59 (1169/2011).
- l’importanza che il settore riveste per la tutela della salute del consumatore. Lo stesso Regolamento menzionato evidenzia che “per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano“.
Comunicazione alimentare: sanzioni e principi
Per i motivi appena menzionati, quindi, non mancano rilevanti profili sanzionatori. La comunicazione alimentare, infatti, è sottoposta all’opera di vigilanza delle Autorità preposte. Nelle sanzioni sono cadute, tra le altre, la LIDL. I controlli, infatti, avvengono non solo sull’etichettatura del prodotto ma anche su quanto dichiarato dal produttore online.
Si ricorda, infatti, che, le informazioni sugli elementi non devono indurre in errore il consumatore, in particolare:
- sulle caratteristiche dell’alimento;
- suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche
- suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Le informazioni sugli alimenti, inoltre, devono sempre essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
Per questi motivi il diritto agroalimentare è costellato da disposizioni che regolano, spesso anche nel dettaglio, le informazioni da fornire al consumatore.
Esempi
Esempi utili di informazioni definite nel dettaglio sono le c.d. indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Ecco qualche esempio:
- A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO. L’indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.
- FONTE DI FIBRE. L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
- LEGGERO/LIGHT. L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».
La verifica della compliance
Ciò che si comunica e come lo si comunica, dunque, è una responsabilità dell’OSA. Un banale errore di comunicazione può causare sanzioni e perdita di immagine. Per questo motivo, prima di commercializzare un prodotto con una nuova etichetta, scrivere un copy accattivante per il proprio sito o per i propri canali social è bene verificare sempre che tutto sia a norma.