Biologico e biodinamico sono, oggi, tra le parole chiave più ricercate nel mondo agroalimentare italiano. Il tutto prende spunto dal Disegno di legge n. 988. La proposta è rubricata “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.
Ascolta ora “Diritto Agroalimentare Daily News”
Il testo su biologico e biodinamico
La disposizione incriminata, emendata in commissione, all’articolo 1 comma 3, così recita:
3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.
Quindi agricoltura biologica e biodinamica sono equiparati?
A ben vedere, no. Si tratta, infatti, di una – forse più grave – leggerezza lessicale. Un problema di tecnica legislativa, insomma.
L’interpretazione corretta
La norma andrebbe interpretata, quindi, diversamente. Il legislatore intende evidenziare che il prodotto certificato BIO, laddove dovesse seguire anche pratiche di agricoltura biodinamica, può mantenere e comunicare entrambe le certificazioni. In sostanza: la certificazione biodinamico non fa perde quella bio. A trarre – colpevolmente – in inganno, è la parola equiparato, usata impropriamente e fuorviante.
L’altro misunderstanding: il Reg. 2018/848
A completare il quadro c’è l’altro grande fraintendimento relativo al Reg. 2018/848. Questo, infatti, all’articolo 3 (definizioni), così recita:
25) «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biodinamica.
In molti, quindi, hanno sostenuto che il legislatore italiano, in realtà, volesse dar seguito ad una introduzione dell’agricoltura nel nostro ordinamento in realtà già avvenuta ad opera del regolamento citato.
Così non è.
I Regolamenti europei, infatti, utilizzano la parte definitoria al fine di chiarire la lettera normativa. Nel caso di specie, l’allegato II della norma menzionata, specifica che, nella gestione e fertilizzazione del suolo,
1.9.9. È consentito l’uso di preparati biodinamici.
Nessuna introduzione, dunque. Trattasi semplicemente di un’indicazione su ciò che è consentito e non consentito al fine di gestire il suolo.