“Balsamico” è un termine ormai inflazionato nei nostri supermercati. E’, infatti, possibile ritrovarlo sia sul rinomato aceto modenese che su altri prodotti da supermercato come, ad esempio, la “glassa”. Ebbene, la Corte di Appello di Bologna si è pronunciata sulla questione sancendo la tutela del termine ‘balsamico’ contro le evocazioni.
Le evocazioni
Le norme europee proteggono le indicazioni geografiche (Geographical Indications, GIs) tramite un divieto di imitazione e usurpazione. Come noto, infatti, i marchi D.O.P. e I.G.P. conferiscono ai relativi prodotti una particolare tutela avverso qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili.
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Aceto Balsamico, i procedimenti
A seguito di procedimenti amministrativi gestiti dall’Ispettorato controllo qualità e repressione delle frodi (Icqrf) e conclusi con l’emissione di “provvedimenti inibitori e sanzionatori nei confronti delle aziende coinvolte”, infatti, prima il Tribunale e, dopo, la Corte di Appello di Bologna hanno confermato che l’uso del termine “balsamico” per condimenti alimentari, costituisce evocazione della denominazione tutelata.
L’importanza della decisione
L’importanza della decisione, dunque, va evidenziata soprattutto alla luce dell’elevato numero di cause pendenti sul medesimo tema sia nei Tribunali italiani che presso la Corte di Giustizia UE che nei prossimi mesi deciderà sul tema. Ad aprile 2018, infatti, la causa che ha visto il coinvolgimento del Consorzio di Tutela e della società tedesca Balema è giunta all’ultimo grado di giudizio in Germania dopo la sentenza di primo grado del tribunale di Mannheim e il giudizio della corte d’Appello di Karlsruhe. La Suprema Corte Federale tedesca, dopo aver accolto il ricorso del Consorzio, ha rinviato la procedura alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un parere pregiudiziale.