Gli alimenti biologici extra-UE, provenienti, cioè, da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, trovano norme specifiche all’interno del regolamento 834/2007
Il Regolamento 834/2007 sugli alimenti biologici extra-UE
Tale regolamento prevede norme specifiche concernenti l’importazione in territorio europeo di prodotti provenienti da Paesi extra-UE etichettati come prodotti biologici.
In particolare, è sancita la necessità che questi siano conformi:
- ai requisiti richiesti dal regolamento;
- ai controlli a cui i prodotti europei vengono sottoposti;
- alla possibilità di identificare l’OSA, il tipo o la gamma di prodotti e il relativo periodo di validità.
Garanzie fornite dai Paesi terzi e equivalenza

A queste regole generali fa eccezione il caso in cui sussistano garanzie equivalenti fornite dai Paesi extra-UE. In tal caso, infatti, gli alimenti biologici extra-UE possono essere liberamente commercializzati all’interno del mercato europeo.
Un ulteriore metodo tramite il quale i prodotti biologici provenienti da Paesi extra-UE possono essere importati nel mercato europeo è quello della c.d. equivalenza tramite la certificazione di organismi di controllo riconosciuti all’interno dell’Unione Europea. In tale contesto la Commissione dell’Unione Europea può agire sulla base di una valutazione di equivalenza ovvero in assenza di questa. Nel primo caso la Commissione inserirà il Paese terzo in un’apposita lista dopo aver verificato l’equivalenza dei sistemi di produzione e controllo del Paese terzo rispetto a quelli adottati in Europa. Nel secondo caso, invece, la commissione agirà riconoscendo la conformità degli organismi o delle autorità del Paese terzo e effettuando relazioni annuali e verifiche periodiche.
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